PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa delle deputate Costantino, Di Salvo, Nicchi, Pellegrino, Melilla, Pannarale, Piazzoni, Duranti, Ricciatti
La Ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell’Italia ha riaperto nelle sedi istituzionali il dibattito sul fenomeno della violenza sulle donne. È sicuramente un grande passo in avanti sia sul piano simbolico che materiale ma per darle piena attuazione ha bisogno di conseguenti interventi di integrazione e modificazione della legislazione e della regolamentazione nazionali che consentano la realizzazione degli obiettivi e delle misure da essa recati. Tra questi un ruolo fondamentale potranno svolgerlo progetti di formazione culturale che accompagnino i percorsi scolastici delle ragazze e dei ragazzi, a partire dal ciclo della scuola media inferiore, fornendo adeguati strumenti di comprensione e di decostruzione critica dei modelli dominanti tuttora alla base delle relazioni tra i sessi.
Il III capitolo della Convenzione si esprime sufficientemente nel merito delle politiche di prevenzione da adottare. L’art.12, comma 1, obbliga le parti ad adottare “le misure necessarie per promuovere cambiamenti nei modelli di comportamento socio-culturali di donne e uomini per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull’idea dell’inferiorità della donna o su ruoli stereotipati per donne e uomini”; al comma 4 si obbligano le parti a prendere le misure necessarie per incoraggiare tutti i membri della società, soprattutto uomini e ragazzi, a contribuire attivamente alla prevenzione di ogni forma di violenza che rientra nell’ambito di applicazione della Convenzione; al comma 6 si obbligano le Parti ad adottare le misure necessarie per promuovere programmi e attività per l’empowerment delle donne.
All’art.13, comma 2, la Convenzione invita i Paesi sottoscrittori a garantire massima diffusione alle informazioni relative alle misure disponibili per la prevenzione della violenza di genere.
L’art.14, comma 1 e 2, si occupa di definire sul piano dell’istruzione le attività dei governi rispetto agli atti di violenza che rientrano nel campo della Convenzione:
1 Le Parti intraprendono, se del caso, le azioni necessarie per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado dei materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
2 Le Parti intraprendono le azioni necessarie per promuovere i principi enunciati al precedente paragrafo 1 nelle strutture di istruzione non formale, nonché nei centri sportivi, culturali e di svago e nei mass media.
E’ chiaro come, secondo questa interpretazione, accanto alla formazione culturale, che si avvalga di un ampio spettro di riferimenti ai saperi (storico-sociali, antropologici, religiosi ed altri), si ponga anche la necessità di promuovere percorsi tesi a stimolare nei ragazzi e nelle ragazze la capacità di riflettere e ragionare sull’emotività, sui sentimenti, sull’affettività, attraverso una formazione che si misuri criticamente con la complessa sfera dei sentimenti e con l’obiettivo di fornire ai giovani e alle giovani delle nuove generazioni gli strumenti necessari a gestire i conflitti di domani, i fallimenti, i rifiuti, le complesse fasi dell’adolescenza.
Negli ultimi anni molte scuole attente ai fenomeni della prevenzione della violenza, usufruendo dell’autonomia scolastica, hanno avviato progetti didattici incentrati, oltre che sull’educazione sessuale, sulla scoperta e sulla consapevolezza del proprio corpo anche sull’educazione sentimentale degli studenti e delle studentesse.
La presente proposta di legge mira a fare di questi esempi autonomi un modello nazionale, inserendo nei programmi scolastici l’insegnamento dell’educazione sentimentale.
Parte essenziale di questo insegnamento è la valorizzazione del fondamentale contributo che le donne hanno dato alla civilizzazione delle società, all’avanzamento del diritto e dei diritti, al miglioramento delle condizioni di vita della società. Fornire un altro modo di guardare alle donne è il primo passo per rompere gli stereotipi negativi.
L’emotività ricopre una parte consistente nello sviluppo della persona, e questo dato è ancor più vero nelle fasi dell’adolescenza, quando va formandosi il carattere e si iniziano a fissare i comportamenti sociali. Conoscere le proprie emozioni, comprenderle e saperne parlare consente inoltre di ottimizzare le proprie risorse, consente un aumento delle capacità di comunicare e porta anche ad un potenziamento dell’apprendimento cognitivo. Rompere gli stereotipi è possibile se si alimentano sentimenti di affetto, riconoscenza, condivisione. Non solo se si parla di parità.
Nella società gli stereotipi maschili e femminili invadono il quotidiano sia in ambito privato che pubblico. Se in alcuni casi in ambito privato viene svilito il ruolo della donna ed esasperato quello dell’uomo, la scuola ha il dovere di poter fornire gli strumenti per una lettura paritaria del genere. Se il sistema mass mediatico fornisce una rappresentazione schiacciata solo sulla mercificazione del corpo femminile, la scuola ha il dovere di ristabilire un equilibrio della sua immagine. I giovani e le giovani si abituano ad una visione inflessibile dei ruoli sessuali. E’ così che l’identità di genere che sfugge a questa visione viene fortemente stigmatizzata. Il bullismo tra ragazzi ne è la dimostrazione più eclatante e costituisce una sfaccettatura del problema fondamentale che l’introduzione dell’educazione sentimentale nelle scuole vuole affrontare (la cronaca di quest’anno ci ha consegnato episodi di suicidio dovuti alla frustrazione dell’insulto e all’impossibilità di superarlo), nell’ottica di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco delle opinioni e delle condotte diverse dalle proprie e ottenere in concreto il risultato di prevenire la violenza mediante la formazione.
Affinché questa legge sia davvero efficiente e la materia sviluppi le sue potenzialità, oltre all’intero corpo docente, è importante il coinvolgimento costante dele famiglie degli studenti e delle studentesse.
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PROPOSTA DI LEGGE
ARTI.1
1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo è introdotto l’insegnamento «educazione sentimentale» finalizzato alla crescita educativa, culturale e emotiva dei giovani e delle giovani in materia di parità e solidarietà tra uomini e donne.
2. La scuola, anche attraverso l’educazione sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali di donne e uomini per sradicare i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull’idea di una differenzazione delle persone sulla base del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per donne e uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull’altro.
ART.2
1. A partire dall’anno scolastico 2014/2015, l’orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole del primo e del secondo ciclo, ad eccezione della scuola di primo grado, è aumentato di un’ora dedicata all’educazione sentimentale. L’orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
2. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell’autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all’educazione sentimentale.
3. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole del primo e del secondo ciclo al fine di garantire l’insegnamento «educazione sentimentale».
ART.3
Le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l’insegnamento di «educazione sentimentale».
ART.4
1. Con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Dipartimento per le pari opportunità e, per quanto di competenza, di concerto con le Regioni e le province autonome, sono definiti i programmi e le linee guida dell’insegnamento «educazione sentimentale».
Il decreto è adottato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Le linee guida forniscono indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ciclo i materiali didattici su temi quali la parità tra i sessi, i ruoli di genere non stereotipati, il reciproco rispetto, la soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la violenza contro le donne basata sul genere e il diritto all’integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
ART. 5.
1. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, incluso quello delle scuole dell’infanzia, al fine di garantire l’acquisizione delle conoscenze e competenze per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 della presente legge.
ART. 6.
1. A decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, possono essere adottati in ambito scolastico unicamente libri di testo e materiali didattici corredati dalla autodichiarazione delle case editrici che attestino il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione polite (pari opportunità nei libri di testo), redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.
ART. 7.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all’allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell’ambiente. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.