Interpellanza urgente 2-00542
presentata da
COSTANTINO Celeste
testo di
Martedì 13 maggio 2014, seduta n. 227
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell’economia e delle finanze,
il Ministro dell’interno,
per sapere – premesso che:
la delibera della giunta regionale del Lazio 1614/2001 recante «Disposizioni normative per i soggetti affetti da nefropatie in trattamento dialitico» prevede che le ASL, qualora l’assistito sia nell’impossibilità di raggiungere i centri di cura con mezzi di trasporto pubblico e/o privato, debbano provvedere con mezzi idonei: pulmini collettivi e autolettighe;
non tutte le ASL sono tuttavia dotate di tali servizi, e in ogni caso, ove esistenti, spesso risultano insoddisfacenti a causa del numero esiguo di persone trasportabili definite dagli importi delle gare d’appalto;
la regione Lazio prevede, per i residenti con la documentazione secondo la normativa, la possibilità di richiedere alla ASL di appartenenza i contributi per il viaggio con mezzo pubblico, il viaggio mediante auto privata, per il trasporto mediante autovettura con un accompagnatore familiare, per il trasporto mediante auto pubbliche (taxi), pulmino collettivo e autolettiga;
tra le realtà impegnate su questa delicata problematica figurano l’Associazione Lazio Dializzati Onlus, organizzazione operante a Latina, che effettuano servizio di trasporto con pulmino e ambulanza da e per i centri dialisi pubblici (ospedale S. Maria Goretti), nonché pubblici/privati di Latina città e provincia, con passaggi su Roma;
da notizie di stampa risulta che su un’ambulanza delle citate Onlus – come noto, in quanto organizzazione non lucrativa d’utilità sociale, anche destinataria del 5 per mille – sarebbe stato affisso materiale elettorale a sostegno di un candidato del «Nuovo Centro Destra» al Parlamento europeo;
i pulmini e le ambulanze, come intuibile, entrano ed escono dagli ospedali e da strutture sanitarie private più volte al giorno, trasportando numerosi pazienti, soprattutto anziani con pluripatologie che, usufruendo per necessità del servizio di trasporto delle citate associazioni, di troverebbero, di fatto – e anche loro malgrado – a fare campagna elettorale per un candidato alle elezioni europee;
il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, recante «Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale» prevede che le ONLUS debbano perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale o comunque finalità inerenti a quelle di solidarietà sociale;
è del tutto evidente che la propaganda elettorale non rientra tra le attività, in ogni caso esulando dalle finalità di solidarietà sociale caratterizzanti le Onlus, peraltro espressamente indicate all’articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997 –:
di quali informazioni disponga il Governo in merito a quanto descritto in premessa e quali siano gli orientamenti in proposito;
se non ritenga di dover intervenire con urgenza in relazione ad una situazione che appare in contrasto con quanto previsto dalla legge 460 del 1997 e che vede pazienti utenti del servizio di trasporto delle due Onlus citate effettuare, di fatto, campagna elettorale per un candidato alle elezioni europee, indipendentemente dalla loro volontà;
in caso affermativo, quale tipo di iniziativa intenda intraprendere e con quali tempi.
Costantino, Piazzoni, Migliore, Duranti, Pilozzi, Ricciatti