Per molti anni il coraggio e il senso civico di tanti uomini e tante donne di questo paese non sono stati ripagati come sarebbe stato giusto fare.
Imprenditori che hanno denunciato, semplici cittadini che hanno assistito ad un reato, sono rimasti spesso soli, a volte trattati dal senso comune come pentiti, proprio perché la legge regolamentava le loro collaborazioni allo stesso modo. Hanno vissuto con pochi euro al mese, alcuni coi pacchi alimentari della Caritas, alcuni hanno dovuto affrontare processi senza le adeguate misure di sicurezza.
Hanno vissuto e vivono nella paura. Per sé e per i propri familiari.
Le audizioni e il lavoro svolto in commissione antimafia, che ha consentito di approvare nell’ottobre 2014 una relazione sulla revisione del sistema di protezione dei testimoni di giustizia, ci hanno reso un quadro chiaro. Il decreto legge n. 8 del 1991, con cui dal 2001, oltre ai collaboratori, veniva normato il trattamento dei testimoni, si è dimostrato insufficiente, se non addirittura si ingiusto. I testimoni hanno pagato con isolamento geografico e sociale, perdendo il proprio lavoro e a volte le proprie case, hanno assistito a disparità di trattamento economico tra testimoni, a una burocrazia farraginosa e dannosa che spesso, basti guardate molte testimonianze, li ha fatti pentire di aver denunciato. Eppure le loro testimonianze sono state fondamentali per la giustizia italiana. Grazie a loro negli ultimi anni sono stati inferti duri colpi alla criminalità organizzata e alla criminalità in generale. Il loro aiuto è stato fondamentale e oltre che ringraziarli per questo, possiamo finalmente, con questa nuova legge che modifica il DL 1991 e alcune parti del codice penale, definire una disciplina organica specifica in tale settore.
Adottando ad esempio apposite disposizioni per i minori compresi nelle speciali misure di protezione; applicando le norme, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. Garantendo la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività che lì svolgono.
Le misure del trasferimento nella località protetta, l’uso di documenti di copertura e il cambiamento di generalità sono adottate invece eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all’attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un’esistenza dignitosa.
Inoltre, con questa legge lo Stato potrà acquisire il suo patrimonio, dietro corresponsione dell’equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un’altra località e se la vendita nel libero mercato non si è rivelata possibile. Ma soprattutto garantirà fattivo sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano concretamente subire danni a causa delle loro dichiarazioni o dell’applicazione delle speciali misure di tutela.
Altre misure che convincono che questo provvedimento possa incidere positivamente sulla vita di chi diventa testimone di giustizia è l’eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l’accesso a mutui agevolati volti al reinserimento nella vita economica e sociale sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell’interno e gli istituti di credito.
E poi tempi certi, valutazione dei casi secondo criteri specifici e sistematizzati.
Insomma e mi avvio a concludere, un provvedimento di cui c’era bisogno e che Sinistra Italiana ha contribuito a migliorare.
In Commissione giustizia sono passati 2 emendamenti e 1 sub. All’articolo 19, in seguito ad audizione del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Palermo, abbiamo integrato la norma che spetta a chi commette calunnia aggravata rispetto alla possibilità di usufruire del trattamento per testimoni, per cui aggiungiamo a “usufruire” anche “o di continuare ad usufruire”, perché non è che smettano di punto in bianco di aver bisogno del trattamento testimoni.
Abbiamo soppresso l’articolo 21 che prevedeva il cambio di generalità allargato. Infatti potrebbero rendere false dichiarazioni anche parenti dei mafiosi, che sono stati magari anche loro mafiosi, e che potrebbero scegliere, rendendo false dichiarazioni dissociative, di vivere alle spalle dello Stato in modo facile e senza impegno testimoniale.
Concludo. Siamo orgogliosi di questo lavoro e di tutte quelle misure che in questi anni abbiamo contribuito a costruire nel contrasto del fenomeno mafioso.
Per tutti questi motivi voteremo a favore di questo provvedimento.
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